Art. 8.
(Costituzione e finalità dell'Istituto).

      1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».
      2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità

 

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definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. L'Istituto svolge attività nel campo della ricerca socio criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
      4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.